Lo svolgimento del processo

Informazioni sullo svolgimento del processo ordinario

 

Dove si svolge il processo?

Le udienze del processo si svolgono nella sede del Tribunale diocesano.
È certamente utile ed opportuno che le parti e i testi possano essere sentiti presso il Tribunale di Alessandria, dal Giudice incaricato dell’intera istruttoria.
Eventuali comprovate difficoltà al riguardo potranno essere prese in considerazione dal Giudice Istruttore, che individuerà le soluzioni idonee (tramite rogatoria o, in casi eccezionali, in udienza da remoto).

Chi è presente?

Nel processo ordinario (nei casi in cui non si verifichino le particolari circostanze per procedere con il processo “più breve) ciascuna delle parti e ciascuno dei testi vengono sentiti separatamente, alla presenza solo del Giudice Istruttore e del Notaio ed eventualmente dei Patroni delle parti e del Difensore del Vincolo.

Va pertanto evidenziata la natura riservata delle udienze ed il fatto che le parti non si incontrano tra di loro (normalmente vengono convocate in giorni differenti), né incontrano i testi indicati dall’altra parte.

Nel processo “più breve” le udienze si svolgono diversamente: si veda l’apposita trattazione (link).

Ulteriori informazioni circa il processo ordinario

– i costi di un processo di nullità

 

Fasi principali del Processo ordinario

Fase preparatoria

 

1.     Consulenza previa per individuare se vi sono motivi per introdurre la causa.

2.     Scelta di un Patrono (Avvocato) da cui farsi assistere. Non è strettamente indispensabile, ma del tutto opportuno per la parte attrice; non è normalmente necessario per la parte convenuta, a meno che abbia particolari ragioni da far valere in contrapposizione con la parte attrice.

3.     Preparazione della richiesta al Tribunale (detta “Libello”), che sintetizza la vicenda delle parti ed i motivi della richiesta stessa.

4.     Presentazione del libello al Tribunale.


Fase introduttiva

N.B.: Tutti i Decreti – che scandiscono questa e le successive varie fasi del processo – e la Sentenza vengono notificati dal Tribunale ad entrambe le parti (inviandoli al loro domicilio o presso il Patrono che li assiste tramite indirizzo PEC).


Fase istruttoria

 

1.     Vengono interrogati (separatamente) le parti ed i testimoni indicati.

2.     Vengono acquisiti eventuali documenti.

3.     Vengono disposte eventuali perizie.

4.     Espletati tutti gli atti istruttori previsti, viene emesso il Decreto di Pubblicazione degli Atti, che permette alle parti (solo a loro, non ai testimoni) di prendere visione di quanto emerso e raccolto durante l’istruttoria:
la parte assistita da un Patrono ne prende visione presso quest’ultimo (che però non può consegnare alla Parte copia degli atti), con il quale potrà concordare eventuali richieste istruttorie da avanzare;
la parte non assistita da un Patrono ne prende visione presso il Tribunale stesso (è possibile prendere appunti, per richiedere chiarimenti o avanzare richiesta di nuovi atti istruttori, ma non avere copia degli atti).

5.     Se le parti avanzano nuove richieste istruttorie ed il Giudice le ritiene ammissibili, riprende l’istruttoria; adempiuto quanto richiesto, viene emesso un nuovo decreto di pubblicazione, con le medesime conseguenze.

6.     Quando – trascorsi i termini stabiliti – non vi sono più richieste istruttorie, viene emesso il Decreto di Conclusione, che assegna alle parti un termine di tempo per presentare per iscritto le proprie ragioni e le richieste in vista dell’emissione della sentenza.


Fasi conclusive

 

Fase di discussione:

Avviene per iscritto ed intervengono con le loro osservazioni ed argomentazioni il Difensore del Vincolo ed i Patroni delle Parti. Anche la parte non assistita da un Patrono può presentare per iscritto proprie osservazioni, a seguito della lettura degli atti.

Decisione e sentenza:

I Giudici decidono nell’ambito di una seduta collegiale se è stata conseguita la prova della nullità del matrimonio in esame.

La decisione presa viene sinteticamente esposta nel dispositivo della sentenza, il testo completo della quale espone anche le ragioni, in diritto e in fatto, che l’hanno motivata.

Entrambe le parti (ed esse sole) hanno diritto a ricevere il testo della sentenza (se non viene inviato insieme al dispositivo, basta farne richiesta alla Cancelleria del Tribunale, che lo invia gratuitamente).