Fase preparatoria
1. Consulenza previa per individuare se vi sono motivi per introdurre la causa.
2. Scelta di un Patrono (Avvocato) da cui farsi assistere. Non è strettamente indispensabile, ma del tutto opportuno per il processo “più breve”.
3. Preparazione della richiesta al Tribunale (detta “Libello”), che sintetizza la vicenda delle parti ed i motivi della richiesta stessa.
4. Presentazione del libello al Tribunale.
Fase introduttiva
N.B.: I Decreti e la Sentenza vengono notificati dal Tribunale ad entrambe le parti (inviandoli al loro domicilio o presso il Patrono che li assiste).
1. Decreto di Ammissione del Libello (verificata la competenza del Tribunale e la presenza di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge), di informazione della Parte convenuta e del Difensore del Vincolo (e quindi di loro citazione), nonché di Proposta del Dubbio di Causa.
L’informazione alla parte convenuta in questo caso comprende – se il libello non è già stato presentato in forma congiunta dalle due parti – la richiesta di manifestare quale sia la sua posizione a riguardo della causa e se consenta alla trattazione con la forma del processo “più breve”, oltre alla possibilità di fare osservazioni circa i testi indicati dalla parte attrice e di proporne anche di propri.
2. Decreto di definizione della formula del dubbio di causa, di nomina degli Assessori, nonché di inizio della fase istruttoria del processo breve.