Il processo “più breve”

Le fasi del processo “più breve”

Fase preparatoria

1. Consulenza previa per individuare se vi sono motivi per introdurre la causa.

2. Scelta di un Patrono (Avvocato) da cui farsi assistere. Non è strettamente indispensabile, ma del tutto opportuno per il processo “più breve”.

3. Preparazione della richiesta al Tribunale (detta “Libello”), che sintetizza la vicenda delle parti ed i motivi della richiesta stessa.

4. Presentazione del libello al Tribunale.


Fase introduttiva

N.B.: I Decreti e la Sentenza vengono notificati dal Tribunale ad entrambe le parti (inviandoli al loro domicilio o presso il Patrono che li assiste).

1.     Decreto di Ammissione del Libello (verificata la competenza del Tribunale e la presenza di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge), di informazione della Parte convenuta e del Difensore del Vincolo (e quindi di loro citazione), nonché di Proposta del Dubbio di Causa.

L’informazione alla parte convenuta in questo caso comprende – se il libello non è già stato presentato in forma congiunta dalle due parti – la richiesta di manifestare quale sia la sua posizione a riguardo della causa e se consenta alla trattazione con la forma del processo “più breve”, oltre alla possibilità di fare osservazioni circa i testi indicati dalla parte attrice e di proporne anche di propri.

2.     Decreto di definizione della formula del dubbio di causa, di nomina degli Assessori, nonché di inizio della fase istruttoria del processo breve.

 

Lo svolgimento del processo “più breve”

Istruttoria: tutte le deposizioni vanno raccolte nel corso di una sola sessione ed anche le parti – e non solo i loro avvocati – possono assistere all’interrogatorio dell’altra parte e dei testi (a meno che l’istruttore giudichi che sia necessario che si debba procedere diversamente).

Fase di discussione: al termine della sessione istruttoria, l’istruttore concede quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle eventuali difese di parte.

Fase di decisione e sentenza: gli atti vengono poi trasmessi al Vescovo diocesano; questi, dopo essersi consultato con l’istruttore e l’assessore, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza affermativa (cioè che dichiara la nullità del matrimonio).

In caso contrario (cioè se non raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio), rimanda la causa al Tribunale perché sia affrontata con la procedura ordinaria.