Il costo di un processo canonico di nullità matrimoniale si compone di due voci: il contributo alle spese processuali (si tratta di un contributo minimo rispetto ai veri costi del processo che vengono sostenuti dalla Conferenza Episcopale Italiana, affinché i fedeli non siano impediti per motivi economici di ricorrere a questo strumento per fare verità sulla propria situazione) e l’onorario del Patrono (Avvocato), stabilito dal Tribunale secondo parametri fissati dalla Conferenza Episcopale.
Il contributo delle Parti in causa
- La parte attrice, al momento della presentazione del Libello, è tenuta a versare € 525,00 quale contributo alle spese della causa per il primo e il secondo grado di giudizio presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (si veda: anagrafica di fatturazione);
- La parte convenuta, non ha alcun esborso economico nel partecipare al procedimento, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato al Tribunale, è tenuta a versare la somma di € 265,50.
- In base alle Norme CEI, l’onorario del Patrono verrà fissato tra un minimo di € 1.600,00 e un massimo di € 3.000,00 al netto del prelievo fiscale (IVA) e del contributo previdenziale (Cassa procuratori e avvocati). La determinazione dell’onorario viene fatta dal Vicario giudiziale: a preventivo nella fase dell’introduzione della causa e a consuntivo nella fase della conclusione dell’istruttoria (decreto di conclusione). Vi sono comprese tutte le attività inerenti la preparazione e la trattazione della causa in primo grado di giudizio (consulenza preliminare; eventuale assistenza a interrogatori; redazione delle memorie difensive; ecc.). Sono pure comprese la rappresentanza e l’assistenza nel processo in secondo grado di giudizio, qualora questo si svolga nella forma abbreviata di cui al can. 1682 § 2.
- Nell’onorario del Patrono non sono compresi i costi di patrocinio per l’eventuale delibazione della sentenza di nullità esecutiva presso la competente Corte di Appello della Repubblica italiana, nonché i costi di patrocinio per eventuali altre questioni civili attinenti il matrimonio per cui è causa (ad esempio, per separazione personale).
- Nell’onorario del Patrono (punto 2) non sono comprese le spese vive sostenute dal Patrono medesimo. Esse saranno da questi indicate al tribunale al momento del deposito delle prime difese – in forma documentata o comunque documentabili – e verranno dalla parte corrisposte nella misura determinata contestualmente all’onorario dal Preside del Collegio giudicante.
- Il prospetto di liquidazione di onorari e spese è effettuato dal Preside del Collegio giudicante. La parte redigerà una dichiarazione controfirmata dal Vicario giudiziale e dal suo Patrono.
- Il Tribunale è sempre a sollecita disposizione per ogni informazione e chiarificazione.
Le condizioni di difficoltà economica
Nel caso di assegnazione di un Patrono Stabile del Tribunale e dell’ammissione al Gratuito Patrocinio da parte di un libero professionista non è dovuto nessun onorario, ma solo il contributo alle spese processuali, dal quale pure è possibile essere esentati (in tutto o in parte) in casi di comprovata impossibilità a farvi fronte.
Sarà il Vicario Giudiziale, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito (qui il link per le Norme circa il regime amministrativo della Conferenza Episcopale Italiana).