Costi del processo

Le spese processuali nelle cause di nullità matrimoniale

 

Il costo di un processo canonico di nullità matrimoniale si compone di due voci: il contributo alle spese processuali (si tratta di un contributo minimo rispetto ai veri costi del processo che vengono sostenuti dalla Conferenza Episcopale Italiana, affinché i fedeli non siano impediti per motivi economici di ricorrere a questo strumento per fare verità sulla propria situazione) e l’onorario del Patrono (Avvocato), stabilito dal Tribunale secondo parametri fissati dalla Conferenza Episcopale.


Il contributo delle Parti in causa

  1. La parte attrice, al momento della presentazione del Libello, è tenuta a versare € 525,00 quale contributo alle spese della causa per il primo e il secondo grado di giudizio presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (si veda: anagrafica di fatturazione);
  2. La parte convenuta, non ha alcun esborso economico nel partecipare al procedimento, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato al Tribunale, è tenuta a versare la somma di € 265,50.
  3. In base alle Norme CEI, l’onorario del Patrono verrà fissato tra un minimo di € 1.600,00 e un massimo di € 3.000,00 al netto del prelievo fiscale (IVA) e del contributo previdenziale (Cassa procuratori e avvocati). La determinazione dell’onorario viene fatta dal Vicario giudiziale: a preventivo nella fase dell’introduzione della causa e a consuntivo nella fase della conclusione dell’istruttoria (decreto di conclusione). Vi sono comprese tutte le attività inerenti la preparazione e la trattazione della causa in primo grado di giudizio (consulenza preliminare; eventuale assistenza a interrogatori; redazione delle memorie difensive; ecc.). Sono pure comprese la rappresentanza e l’assistenza nel processo in secondo grado di giudizio, qualora questo si svolga nella forma abbreviata di cui al can. 1682 § 2.
  4. Nell’onorario del Patrono non sono compresi i costi di patrocinio per l’eventuale delibazione della sentenza di nullità esecutiva presso la competente Corte di Appello della Repubblica italiana, nonché i costi di patrocinio per eventuali altre questioni civili attinenti il matrimonio per cui è causa (ad esempio, per separazione personale).
  5. Nell’onorario del Patrono (punto 2) non sono comprese le spese vive sostenute dal Patrono medesimo. Esse saranno da questi indicate al tribunale al momento del deposito delle prime difese – in forma documentata o comunque documentabili – e verranno dalla parte corrisposte nella misura determinata contestualmente all’onorario dal Preside del Collegio giudicante.
  6. Il prospetto di liquidazione di onorari e spese è effettuato dal Preside del Collegio giudicante. La parte redigerà una dichiarazione controfirmata dal Vicario giudiziale e dal suo Patrono.
  7. Il Tribunale è sempre a sollecita disposizione per ogni informazione e chiarificazione.

Le condizioni di difficoltà economica

Nel caso di assegnazione di un Patrono Stabile del Tribunale e dell’ammissione al Gratuito Patrocinio da parte di un libero professionista non è dovuto nessun onorario, ma solo il contributo alle spese processuali, dal quale pure è possibile essere esentati (in tutto o in parte) in casi di comprovata impossibilità a farvi fronte.

Sarà il Vicario Giudiziale, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito (qui il link per le Norme circa il regime amministrativo della Conferenza Episcopale Italiana).